ALFAN S.n.c.
Nastri segnaletici rifrangenti in Polietilene

Brevetto internazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita anche il nostro sito

 www.alfan.com

 

L’azienda

 

La nostra azienda, cogliendo le indicazioni riportate nella direttiva 92/58/CEE, ha studiato e prodotto un nuovo tipo di nastro segnaletico, innovativo rispetto a quello comunemente in commercio in quanto visibile al buio ed in precarie condizioni di visibilità.

 

In questi ultimi anni i governi di molti Paesi Europei hanno dovuto adeguarsi a tale direttiva (Consiglio del 24 giugno 1992), recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

 

 

Tale direttiva CEE , la cui attuazione in Italia è stata prescritta dal Decreto Legislativo del 14 agosto 1996, n. 493 , ha dettato una serie di nuove e rigide normative mirate alla tutela delle persone contro gli infortuni sul posto di lavoro in tutti i settori di attività sia pubblica che privata.

 

Vi ricordiamo infatti che, secondo l’articolo 12 della direttiva 92/58/CEE, tutti gli stati membri sono destinati ad adeguarsi a tale direttiva.

 

La normativa determina i diversi tipi di segnali di sicurezza, nonché le modalità di segnalazione, le varie combinazioni e le caratteristiche cromatiche conformi alla normativa tecnica UNI 7543.

 

La nostra ditta, cogliendo le indicazioni riportate nella direttiva 92/58/CEE, ha studiato e prodotto un nuovo tipo di nastro segnaletico, innovativo rispetto a quello comunemente in commercio in quanto visibile al buio.

 

Il nastro segnaletico di polietilene utilizzato per delimitare aree pericolose, comunemente  impiegato per la sua versatilità, facile reperibilità e semplicità di utilizzo è visibile solo di giorno, ma la normativa prevede che “ in caso di cattiva illuminazione naturale devono essere utilizzati colori fosforescenti, materiali riflettenti e illuminazione artificiale”.

 

Alla luce di quanto sopra citato, dopo attenti studi e ricerche, la nostra  azienda è giunta all' elaborazione di un nastro segnaletico brevettato visibile al buio e dal prezzo competitivo; si tratta di un nastro segnaletico retro-riflettente in polietilene.

 

Questo prodotto innovativo viene utilizzato laddove è necessario segnalare e delimitare, anche al buio e comunque in precarie condizioni atmosferiche, una zona di pericolo ad un costo notevolmente inferiore rispetto ad altri sistemi di segnalazione.

 

I molti test effettuati di notte hanno dimostrato che, sovrapponendo il nastro segnaletico retro-riflettente al normale nastro segnaletico, quest'ultimo anche se colpito da un fascio di luce non segnala in alcun modo la zona di pericolo da evitare; al contrario, il nastro segnaletico retro-riflettente è in grado di far individuare l'area pericolosa da notevole distanza anche in condizioni climatiche precarie.

 

La qualità del materiale utilizzato conferisce al nastro segnaletico alta visibilità diurna, notturna ed una notevole resistenza agli agenti atmosferici.

CODICE DELLA STRADA – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

Art. 79. (Art. 39 C .d.S.)

Visibilità dei segnali

[.........] 

5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

 

 

Articolo 162 C .d.S. (Artt. 357-359 Reg.to)

 

4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.